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Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione per aziende e RSPP

L'Accordo Stato-Regioni 2025 è l'accordo del 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e in vigore dal 24 maggio 2025. Unifica i precedenti accordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza e ne cambia durate, modalità e verifiche. Questa guida riassume regole operative e scadenze ancora aperte a ottobre 2026.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20267 min di lettura

Cos'è l'Accordo Stato-Regioni 2025 e cosa sostituisce

L'Accordo del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è l'atto con cui la Conferenza Stato-Regioni ha dato attuazione all'art. 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, che rinvia a un accordo la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione, compresa la verifica finale di apprendimento. Riunisce in un unico testo le regole prima sparse in più accordi (lavoratori, preposti e dirigenti, datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione, RSPP e ASPP, attrezzature) e le aggiorna.

Il regime transitorio dell'Accordo Stato-Regioni 2025

  • Corsi secondo i vecchi accordi: potevano essere avviati in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026. Questa finestra è chiusa.
  • Datore di lavoro: deve frequentare il nuovo corso entro e non oltre il 24 maggio 2027. I corsi erogati entro il 24 maggio 2025 e conformi ai contenuti dell'Accordo sono riconosciuti e l'aggiornamento decorre dalla data di fine corso.
  • Preposti: chi aveva fatto il corso da più di due anni all'entrata in vigore doveva aggiornarsi entro dodici mesi, cioè entro il 24 maggio 2026.
  • Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi svolti in vigenza dell'accordo del 21 dicembre 2011, con riconoscimento del credito formativo.

Accordo Stato-Regioni e formazione lavoratori: la mappa dei corsi

La tabella riassume corsi e aggiornamenti previsti dall'Accordo Stato-Regioni 2025 per le figure più comuni. Le durate sono minime.

Figura Corso Aggiornamento
Lavoratori Generale 4 ore + specifica 4, 8 o 12 ore secondo la classe di rischio Ogni 5 anni, almeno 6 ore
Preposti Almeno 12 ore, in presenza Ogni 2 anni, almeno 6 ore, in presenza
Dirigenti 12 ore (+ modulo cantieri per le imprese affidatarie) Ogni 5 anni, almeno 6 ore
Datore di lavoro 16 ore (+ modulo cantieri per le imprese affidatarie) Ogni 5 anni, almeno 6 ore
Datore di lavoro che svolge i compiti del SPP Modulo comune più moduli di settore Ogni 5 anni, almeno 8 ore
RSPP Moduli A, B e C Ogni 5 anni dal Modulo B, 40 ore
ASPP Moduli A e B Ogni 5 anni dal Modulo B, 20 ore
Coordinatori per la sicurezza 120 ore Ogni 5 anni, 40 ore

L'aggiornamento dei lavoratori va anticipato quando cambiano gli esiti della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia lo rendono necessario. Quello dei preposti comprende i cambiamenti del contesto in cui esercitano le funzioni dell'art. 19, come un cambio di reparto o una modifica dei processi. Il monte ore di aggiornamento di RSPP e ASPP può essere distribuito nel quinquennio.

Per i preposti la regola delle modalità non viene solo dall'Accordo: l'art. 37, comma 7-ter, del d.lgs. 81/2008 impone che formazione e aggiornamento si svolgano interamente in presenza.

Verifica di apprendimento e di efficacia nell'Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo rende obbligatoria la verifica finale di apprendimento al termine di ogni corso e aggiornamento, con un verbale del soggetto formatore. L'attestato spetta a chi ha frequentato regolarmente e superato la verifica.

La novità più rilevante per l'RSPP è la verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (Parte IV, punto 7). Va svolta a distanza di tempo dal corso e deve constatare se conoscenze e comportamenti sono applicati al lavoro. Il datore di lavoro, anche con il supporto dell'RSPP, può usare:

  1. analisi infortunistica aziendale, con un confronto prima e dopo il corso che include i mancati infortuni;
  2. questionari di autovalutazione sui comportamenti sicuri;
  3. check list di osservazione, per esempio su uso dei DPI, uso corretto delle attrezzature e rispetto delle procedure.

Nella riunione periodica va verificato il raggiungimento dei risultati attesi con gli indicatori definiti in fase di progettazione. È un'attività che lega formazione, analisi degli infortuni e DVR: per questo conviene progettarla insieme alle scadenze dei corsi sicurezza.

Modalità di erogazione: presenza, videoconferenza, e-learning

L'Accordo disciplina quattro modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista, ciascuna con requisiti organizzativi e tecnici. In sintesi:

  • l'e-learning è ammesso per alcuni percorsi, come la formazione generale dei lavoratori e i corsi per dirigenti e datori di lavoro, mentre per la formazione specifica a rischio medio e alto è limitato all'aggiornamento;
  • i preposti si formano solo in presenza;
  • per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e per i corsi sulle attrezzature dell'art. 73, comma 5, che comprendono moduli pratici, non puoi contare sull'e-learning;
  • la videoconferenza sincrona è ammessa solo nel rispetto dei requisiti organizzativi e tecnici fissati dall'Accordo (Parte IV, punto 3.2).

Ricorda infine che la formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori (art. 37, comma 12).

Le novità collegate del 2025 e del 2026

L'Accordo Stato-Regioni del 2025 va letto insieme ad altre due norme recenti.

  • DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198: le competenze acquisite vanno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore (art. 37, comma 14, come sostituito); nelle imprese turistico-ricettive e nella somministrazione di alimenti e bevande formazione e addestramento specifico vanno completati entro trenta giorni; è previsto un aggiornamento periodico dell'RLS anche nelle imprese con meno di quindici lavoratori e un nuovo accordo per l'accreditamento dei soggetti formatori.
  • D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179: dal 23 ottobre 2026 il datore di lavoro assicura informazione e formazione sui rischi specifici dell'uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 42, comma 3). Il tema è approfondito nella guida su intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro.

Come può aiutarti Next-OS

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Domande frequenti

Accordo Stato-Regioni 2025: entro quando il datore di lavoro deve fare il corso?

Entro e non oltre il 24 maggio 2027. Il percorso per il datore di lavoro, di 16 ore più eventuale modulo cantieri, è una delle principali novità dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Se il datore di lavoro ha già frequentato entro il 24 maggio 2025 un corso conforme ai contenuti dell'Accordo, quel corso è riconosciuto e l'aggiornamento quinquennale decorre dalla data di fine corso.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni i corsi fatti con i vecchi accordi sono validi?

In generale sì. L'Accordo del 2025 fa salvi i percorsi formativi dei lavoratori svolti in vigenza dell'accordo del 21 dicembre 2011 e contiene regole di riconoscimento per la formazione pregressa di preposti, dirigenti, RSPP, ASPP e coordinatori. Restano dovuti gli aggiornamenti alle scadenze previste. I corsi secondo le vecchie regole potevano essere avviati solo fino al 24 maggio 2026.

La formazione dei preposti si può fare online?

No. L'art. 37, comma 7-ter, del d.lgs. 81/2008 prevede che formazione e aggiornamento dei preposti siano svolti interamente in presenza, e l'Accordo del 17 aprile 2025 lo conferma. L'aggiornamento è biennale, con una durata minima di 6 ore, e va ripetuto anche prima quando l'evoluzione dei rischi o un cambiamento del contesto lo rendono necessario.

Fonti

  1. Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, nel Testo unico INL ed. ottobre 2026
  2. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 (Normattiva)
  3. DL 31 ottobre 2025, n. 159 (Normattiva)
  4. D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale)

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