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Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: cosa cambia nel DVR

Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro si incontrano nel DVR: l'art. 42 del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 chiede di valutare, nell'ambito dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008, i sistemi di AI che incidono su organizzazione del lavoro, ritmi produttivi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza. Questa guida mette in fila norme e date che un RSPP deve conoscere.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20269 min di lettura

Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: il quadro in tre livelli

Le regole sull'intelligenza artificiale che interessano la valutazione dei rischi stanno su tre livelli che si sommano.

Norma Cosa prevede per la sicurezza sul lavoro Da quando
Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), modificato dal Reg. (UE) 2026/1744 Pratiche vietate, obblighi per i sistemi ad alto rischio e per chi li utilizza (deployer) Divieti dal 2 febbraio 2025; alto rischio dell'Allegato III dal 2 dicembre 2027
Legge 23 settembre 2025, n. 132 Principi sull'uso dell'AI nel lavoro (art. 11), regole per le professioni intellettuali (art. 13), delega al Governo (art. 24) 10 ottobre 2025
D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 Decisioni sul rapporto di lavoro (art. 41), salute e sicurezza (art. 42), formazione nelle professioni (art. 47) 23 ottobre 2026

Il d.lgs. 179/2026 è uno dei decreti attuativi della delega dell'art. 24 della legge 132/2025 per adeguare la normativa nazionale all'AI Act. Il Capo III è dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella formazione, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.

Intelligenza artificiale nel DVR: cosa dice l'art. 42 del d.lgs. 179/2026

L'art. 42 è la norma che porta l'intelligenza artificiale dentro il DVR. In sintesi:

  • comma 1: il Ministero del lavoro coordina, nell'ambito delle competenze del d.lgs. 81/2008, le misure per un'introduzione e un uso dell'AI rispettosi della salute e sicurezza;
  • comma 2: l'uso di sistemi di AI che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008;
  • comma 3: il datore di lavoro assicura ai lavoratori informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi all'uso dell'AI e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
  • comma 4: il Ministero promuove, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'uso responsabile dell'AI anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali.

La norma non modifica il testo del d.lgs. 81/2008: richiama l'art. 28, che già impone di valutare "tutti i rischi", compresi stress lavoro-correlato e fattori organizzativi. La novità è che per i sistemi di AI quella valutazione diventa esplicita e verificabile.

Quali sistemi censire

Nella valutazione dei rischi dell'AI il criterio è l'effetto sul lavoro, non la tecnologia. Esempi da censire:

  • software che pianificano turni, pause e carichi in base ai volumi;
  • sistemi di picking o di assegnazione dei compiti guidati da algoritmi in logistica;
  • strumenti di monitoraggio delle prestazioni o della produttività;
  • sistemi di visione o sensori che decidono fermate, allarmi o interventi sulle macchine;
  • assistenti e chatbot usati per istruzioni operative o procedure di sicurezza.

Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro nel DVR: una traccia

  1. Censisci i sistemi di AI in uso o in arrivo, con il reparto e le mansioni coinvolte.
  2. Descrivi per ciascuno cosa fa, chi decide sull'output e cosa cambia nel lavoro delle persone.
  3. Valuta i pericoli: ritmi e carichi, stress lavoro-correlato, ergonomia, interazione uomo-macchina, affidamento eccessivo sull'output, perdita di controllo in caso di malfunzionamento.
  4. Definisci le misure: supervisione umana, procedure di esclusione manuale, limiti d'uso, formazione specifica.
  5. Consulta l'RLS (art. 29, comma 2) e, se il sistema modifica in modo significativo l'organizzazione, rielabora il DVR entro trenta giorni (art. 29, comma 3).

Legge 132/2025: AI nel lavoro e professioni intellettuali

La legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, contiene due norme che interessano direttamente chi si occupa di sicurezza.

Art. 11: l'AI nei rapporti di lavoro

L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e accrescere qualità e produttività (comma 1). Il suo uso deve essere sicuro, affidabile e trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali; il datore di lavoro o il committente informa il lavoratore nei casi e con le modalità dell'art. 1-bis del d.lgs. 152/1997 (comma 2). L'uso dell'AI nell'organizzazione e gestione del rapporto non può essere discriminatorio (comma 3).

Collegato a questa norma è l'art. 41 del d.lgs. 179/2026: le decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione del rapporto, provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato.

Art. 13: il consulente che usa l'AI

Se sei un RSPP esterno o un consulente, l'art. 13 si applica al tuo lavoro: l'AI nelle professioni intellettuali è ammessa solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione (comma 1). Le informazioni sui sistemi di AI utilizzati vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (comma 2). In pratica: una clausola nell'incarico che indichi quali strumenti usi, per quali attività e come verifichi i risultati.

AI Act: quando un sistema in azienda è ad alto rischio

Il Regolamento (UE) 2024/1689 classifica come ad alto rischio, nell'Allegato III, punto 4, i sistemi di AI usati in ambito di occupazione e gestione dei lavoratori: tra questi quelli destinati ad assegnare compiti in base al comportamento individuale o a tratti e caratteristiche personali, e a monitorare e valutare prestazioni e comportamento delle persone nei rapporti di lavoro.

AI Act e datore di lavoro: gli obblighi del deployer

Per chi li utilizza (il deployer, cioè il datore di lavoro) l'art. 26 prevede, tra l'altro: uso conforme alle istruzioni del fornitore, sorveglianza umana affidata a persone competenti, monitoraggio del funzionamento, conservazione dei log e, prima di mettere in servizio o usare il sistema sul luogo di lavoro, l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori e ai lavoratori interessati.

Le date dopo il Digital Omnibus

Il Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026, ha modificato il calendario: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027, quelli per i sistemi integrati in prodotti dell'Allegato I (per esempio componenti di sicurezza di macchine) dal 2 agosto 2028. Lo stesso regolamento ha riformulato l'art. 4 sull'alfabetizzazione in materia di AI, che chiede a fornitori e deployer di adottare misure per sostenerla.

Il rinvio riguarda gli obblighi dell'AI Act, non l'art. 42 del d.lgs. 179/2026: la valutazione nel DVR si applica dal 23 ottobre 2026. Restano inoltre in vigore dal 2 febbraio 2025 le pratiche vietate dell'art. 5, tra cui i sistemi che inferiscono le emozioni di una persona sul luogo di lavoro, salvo che siano destinati a motivi medici o di sicurezza.

Checklist per l'RSPP: intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro

  1. Chiedi a IT, produzione e risorse umane l'elenco dei sistemi di AI in uso e in acquisto.
  2. Per ciascuno, verifica se incide su organizzazione, ritmi, modalità della prestazione o decisioni di sicurezza (art. 42, comma 2).
  3. Verifica se rientra nell'Allegato III, punto 4, dell'AI Act e prepara gli obblighi del deployer per il 2 dicembre 2027.
  4. Escludi usi vietati, come il riconoscimento delle emozioni sul lavoro fuori dai casi medici o di sicurezza.
  5. Aggiorna il DVR e consulta l'RLS; programma informazione e formazione specifiche (art. 42, comma 3).
  6. Coordina con il DPO l'informativa dell'art. 1-bis del d.lgs. 152/1997 e gli aspetti privacy.
  7. Se sei un consulente, aggiorna la lettera d'incarico con l'informativa dell'art. 13 della legge 132/2025.

Come può aiutarti Next-OS

Next-OS ti aiuta a fare il censimento e la valutazione con le fonti in mano: carichi le schede dei fornitori dei sistemi di AI, anche in inglese, e chiedi in italiano quali rischi e obblighi ne derivano, con gli articoli citati. Poi prepari una bozza di testo per la sezione del DVR e per la nota informativa ai lavoratori, partendo dai tuoi modelli: la valutazione resta tua. Il percorso operativo è descritto nella pagina su ogni quanto si aggiorna il DVR; per tutti gli usi nel servizio di prevenzione torna alla pagina sull'AI per RSPP. Le stesse norme toccano la formazione: vedi la guida all'Accordo Stato-Regioni 2025.

Domande frequenti

Cosa cambia per intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro dal 23 ottobre 2026?

Dal 23 ottobre 2026, data di entrata in vigore del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179. L'art. 42, comma 2, chiede di valutare nell'ambito dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008 i sistemi di AI che incidono su organizzazione, ritmi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza. Il rinvio degli obblighi dell'AI Act al 2 dicembre 2027 non riguarda questa norma nazionale.

Un software che pianifica i turni è un sistema di AI ad alto rischio?

Dipende da cosa fa. L'AI Act considera ad alto rischio, tra gli altri, i sistemi usati per assegnare compiti in base al comportamento individuale o a caratteristiche personali e per monitorare e valutare prestazioni e comportamento dei lavoratori (Allegato III, punto 4). Un pianificatore basato solo sui volumi produttivi può non rientrarvi, ma va comunque valutato nel DVR se incide su ritmi e organizzazione.

Il consulente per la sicurezza deve dire al cliente che usa l'AI?

Sì. L'art. 13, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132 prevede che le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale usati dal professionista siano comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'AI deve restare uno strumento di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista (comma 1).

Fonti

  1. D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026)
  2. Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva)
  3. Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act (EUR-Lex)
  4. Regolamento (UE) 2026/1744, Digital Omnibus sull'AI (EUR-Lex)
  5. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Normattiva)

Il censimento dei sistemi di AI, con le norme già citate

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